| |
|
|
|
There are no translations available.
Aggiornamento normativo - 28 luglio 2009 "Made in Italy" * * Disegno di Legge 1195-B
Il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il testo del Disegno di Legge n. 1195-B concernente le "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia". Il testo non è ancora stato pubblicato, tuttavia è verosimile che ciò avverrà nell'agosto 2009 ed è quindi opportuno esaminare già oggi quanto in esso indicato. Il legislatore, fra gli altri, ha modificato le norme del codice penale in materia di lotta alla contraffazione ed in tema di apposizione dell'indicazione "Made in" sui prodotti. In particolare, dopo la modifica dell'articolo 4 comma 49 della L. 350/2003, è previsto che costituisca "fallace indicazione"
l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine senza l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera
Le sanzioni per l'apposizione sulle merci del solo marchio italiano, ovvero di indicazioni fuorvianti per il consumatore, di cui al reato ex articolo 517 c.p. vengono inasprite prevedendo la pena della reclusione fino a due anni ela multa di EUR 20.000,00. Il Disegno di Legge inoltre stabilisce che:
Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica
Nel caso dunque di sequestro di prodotti privi di marcatura conforme alle norme sopra citate si dovrà rispondere del reato di cui al 517 c.p. senza poter successivamente regolarizzare la merce e rientrarne in possesso.
(a cura di Luca Manfroi)
|
|